Mancanza di obbligo formativo in materia di Verifiche accessori sollevamento.

CASE STUDY

Numero

02/2021

Data inizio

26/11/21

Data soluzione

18/12/21

Assegnato a

A. Muffo
D. D’Onofrio

Sommario

In 3 anni di attività abbiamo avuto la possibilità di constatare che, per ragioni a noi ignote, la maggioranza delle aziende dove ci rechiamo per Verifiche di altro genere, ignora spesso quanto previsto dal d.lgs 81 in materia di censimento e verifiche trimestrali sugli accessori di sollevamento e/o più volgarmente chiamati accessori sotto-gancio.

 

Al di là dell’aspetto prettamente legato al rispetto della legge e delle norme, abbiamo notato, quando è stato possibile discutere di quanto sopra, che spesso trattasi di una vera e propria confusione dell’apprendimento normativo e/o di una confusione generata da alcuni documenti che circolano sul web sulla stesura del Verbale di Censimento e verifiche trimestrali.

Obiettivo 1

Creare un form che al di la’ della mancanza di obbligo formativo sia capace di guidare l’utente a verificare gli accessori di sollevamento in maniera guidata e rispettosa delle norme delle leggi vigenti

 

Riteniamo, senza per forza voler dare l’impressione di essere leziosi, che il form INAIL non sia esaustivo per queste ragioni:

  1. Manca di molte informazioni quali N. CoC (Numero Certificato di Conformità)
  2. Numero Seriale per ricondurlo al Certificato di Conformità.
  3. Numero progressivo.
  4. Norma di riferimento e criterio di accettabilità’.
  5. Data prossima ispezione

Ognuno dei punti sopra indicati garantisce quanto segue:

  1. La Conformità dell’accessorio alle leggi vigenti in materia di costruzione.
  2. Corretta riconducibilità / tracciabilità dell’accessorio al suo Certificato di Conformità
  3. Corretto censimento e tracciabilità anche da parte dell’Ente preposto al controllo.
  4. Comprensione della norma da applicare e dei limiti legati alle ispezioni dai criteri di accettabilità.

Pur essendo vero che la cadenza è trimestrale, la legge prevede anche che, davanti alla possibilità che un accessorio sia usurato entro i limiti consentiti dal costruttore, esso può, a discrezione del verificatore, avere periodicità inferiore semmai si trovassero difetti che accorciano ne giustifichino una cadenza minore dei classici tre mesi.

La legge dice, inoltre, che le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante ai sensi del D.Lgs. 81/08, all. 6, punto 3.1.2. 

Considerando che tutti gli accessori di sollevamento, al di là della periodicità dei controlli, prevedono controlli dimensionali e non solo riportati sui libretti di uso e manutenzione con tanto di criteri di accettabilità’ normativi, ne consegue che tutto ciò che la legge considera accessori di sollevamento va verificato come previsto dalle norme vigenti tenendo anche conto di quanto riportato sui libretti di uso e manutenzione.

Ne consegue, quindi, visto che tutti i libretti di uso e manutenzione degli accessori prevedono il controllo dimensionale per verificarne lo stato di usura e che lo stesso sia entro i limiti previsti dalla norma, che l’esame visivo così definito è fine a sé stesso e che DEVE essere comprensivo di dimensionale.

Da ciò ne deriva che, per dare ulteriore corpo a quanto sopra riportato al punto 5, laddove si dovessero trovare usure critiche sugli accessori di sollevamento, la periodicità’ può cambiare a seconda del grado di usura riducendone la periodicità.

Facendo riferimento, inoltre, agli aggiornamenti normativi quali, in primis la UNI ISO 4309:2019 -Apparecchi di sollevamento – Funi – Cura, manutenzione, ispezioni e scarto e la UNI/TR 11705:2018 Accessori per il sollevamento – Rapporto Tecnico per l’identificazione, il controllo periodico e i requisiti del personale, viene spontaneo pensare che il modello INAIL usato in passato sia obsoleto.

Creazione di un form nuovo che tenga conto dei dettagli mancanti.

 

Per quanto riguarda il form, un esempio esaustivo potrebbe essere questo:

 

Obiettivo 2

Creare un corso per accessori di sollevamento

 

Così come appena riportato per la UNI/TR 11705:2018, i requisiti del personale non sono mai stati definiti.

È ovvio però che il personale identificato dall’azienda/datore di lavoro deve, così come definito dalla legge, essere competente in materia di verifiche.

Da qui il vuoto normativo: Non esiste nessun corso obbligatorio in materia di verifiche sugli accessori di sollevamento per quanto il datore di lavoro sia obbligato alla verifica periodica (trimestrale) – da parte di persona competente – di tutti gli accessori di sollevamento comprese funi, catene e cinghie.

Viene spontaneo chiedersi come si possa documentare questa competenza se non esiste l’obbligatorietà formativa.

Partendo dalla lista di quanto considerato accessorio di sollevamento, sotto una lista esaustiva:

  • Brache di fune di acciaio.
  • Brache di fibra sintetica.
  • Brache di catena.
  • Grilli.
  • Ganci.
  • Golfari.
  • Attrezzature amovibili di presa del carico (Bilancini, Ganci a C, Staffe, Forche, Pinze, Pinze per lamiera, Sollevatori a depressione, Sollevatori magnetici).
Creato un corso per accessori di sollevamento e raccolto informazioni per la pubblicazione di un libro.

 

Il corso e’ presente nel nostro sito web nell’Area Clienti oltre alla distribuzione gratuita del ns libro: Documento Informativo sul sollevamento eBook: documento informativo sul sollevamento – Anthis Private Area

Portare questa istanza c/o la sede di Uni durante le nostre riunioni nel TEAM Sollevamento.